Tutti i cittadini (residenti e non) che contravvengono alle norme del codice della strada sia alla guida di un veicolo che come pedone.
La Polizia Locale, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, svolge tra gli altri il servizio di polizia stradale di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Nel caso in cui un cittadino incorra in una violazione ad una norma del Codice della Strada, può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista oppure può impugnare l’atto proponendo ricorso alle autorità competenti (vedere sotto modalità e tempi).
Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:
oppure stampando l'avviso e pagando presso:
Ai pagamenti vengono applicate delle commissioni che variano in base al canale di pagamento utilizzato e al prestatore del servizio prescelto e sono consultabili durante il pagamento stesso.
-> l’elenco integrale dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) è pubblicato all’indirizzo https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
Per effettuare il pagamento assicurati di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie come la data dell'infrazione, il numero del verbale e la targa del veicolo. Sul portale è anche possibile comunicare i dati del conducente se la violazione prevede decurtazione punti sulla patente.
Viene saldato il debito e si evitano le maggiorazioni previste per l'iscrizione a ruolo.
Il servizio è sempre accessibile. Il pagamento tramite PagoPa è immediato.
Entro 5 giorni dalla data di contestazione/notifica si puo pagare, nei casi previsti, la sanzione scontata del 30%. Si precisa che la riduzione del 30% non si applica: quando alla violazione commessa è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente; quando la violazione costituisce reato; quando per la violazione commessa non è consentito il pagamento in misura ridotta.
Dal 6° al 60° giorno dalla contestazione/notifica è possibile pagare il verbale al Minimo Edittale (importo intero).
Dal 61°giorno fino all'iscrizione a ruolo è possibile pagare il verbale alla meta del Massimo Edittale (l'importo raddoppia). Un anno è il tempo indicativo per l'iscrizione a ruolo della sanzione non pagata.
Avverso i verbali (non preavvisi di accertamento) relativi al Codice della Strada è ammesso ricorso:
al Prefetto di Savona, Piazza Saffi, 1 - 17100 Savona, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione: con istanza presentata direttamente oppure tramite il Comando di Polizia Locale;
oppure, in alternativa:
al Giudice di Pace, Via Luigi Corsi 68R - 17100 Savona, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione.
VIOLAZIONI CHE NON CONSENTONO LA RIDUZIONE DEL 30%
Art. 6, c. 1, 3 e 12 Sospensione patente
Art. 10 c. 24 Sospensione patente
Art. 62, c. 7 Sospensione patente
Art. 70, c. 1 e 4 Confisca veicolo
Art. 83, c. 6 PMR non ammesso
Art. 86, c. 2 Confisca veicolo/sospensione patente
Art. 88, c. 3 PMR non ammesso
Art. 93, c. 7 Confisca veicolo
Art. 94 bis, c. 3 Confisca veicolo
Art. 96, c. 2 bis Confisca veicolo
Art. 97, c. 5, 7 e 14 Confisca veicolo
Art. 97, c. 9 PMR non ammesso
Art. 100, c. 12 PMR non ammesso
Art. 104 c. 10, 11 e 13 Sospensione patente
Art. 113, c. 5 PMR non ammesso
Art. 114 c. 3 in rel. Art. 104 c. 10 e 11 Sospensione patente
Art. 114, c. 7 PMR non ammesso
Art. 116, c. 15 bis Sospensione patente
Art. 117, c. 2, 2 bis e 5 Sospensione patente
Art. 124, c. 1 in rel. Art. 116, c. 15 bis Sospensione patente
Art. 125, c. 3, 4 e 5 Sospensione patente
Art. 126, c. 3, 4 e 12 in rel. Art. 116, c. 15 bis Sospensione patente
Art. 134, c. 1 e 2 Confisca veicolo
Art. 138, c. 12 in rel. Art. 125, c. 3 Sospensione patente
Art. 142, c. 9, 9 bis Sospensione patente
Art. 143, c. 12 Sospensione patente
Art. 148, c. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 Sospensione patente
Art. 168, c. 7, 8, 8 bis e 9 Sospensione patente/PMR non ammesso
Art. 176, c. 1, lett. C), d) e 22 Sospensione patente
Art. 176, c. 19 PMR non ammesso
Art. 179, c. 2, 2 bis – 1° periodo e 9 Sospensione patente
Art. 186, c. 2, lett. A) e c. 2 bis Sospensione patente
Art. 186 bis, c. 3 in rel. Art. 186 c. 2 lett. A) e c. 2 bis Sospensione patente
Art. 189, c. 1 e 5 Sospensione patente
Art. 192, c. 1, 2 e 4 PMR non ammesso
Art. 193, c. 4 bis Confisca veicolo/sospensione patente
Art. 213, c. 2 ter e 4 Sospensione patente
Art. 214, c. 1 Sospensione patente
Art. 214, c. 8 Confisca veicolo
Art. 216, c. 6 PMR non ammesso
Art. 217, c. 6 PMR non ammesso/sospensione patente
Art. 218, c. 6 PMR non ammesso
RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
La rateizzazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada è prevista dall’art. 202 bis del vigente Codice della Strada, per importi superiori ad € 200,00 (duecento/00) nella misura minima della rata di € 100,00.
La rateizzazione può essere concessa, su richiesta della parte interessata, a soggetti che forniscono attestazione di precarie condizioni economiche, con un reddito non superiore ad Euro 10.628,16 (aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente) per un massimo di n.12 rate se l’importo non supera Euro 2.000,00, n.24 rate fino a Euro 5.000,00, e n.60 rate se supera Euro 5.000,00, con applicazione degli interessi previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 602/1973.
Per ottenere la concessione di rateizzazione occorre presentare apposita domanda di rateizzazione, completa della documentazione richiesta, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, al Comando di Polizia Locale di Pietra Ligure.
La presentazione della domanda implica la rinuncia alla possibilità di ricorso al Prefetto od al Giudice di Pace.
In caso di accoglimento dell’stanza la concessione è rilasciata dall’ufficio al termine dell’istruttoria e comunque entro 90 giorni.
Qualora l’istanza di rateizzazione venisse accolta, il debitore è tenuto al puntuale pagamento delle rate dovute; in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, egli decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
Per ottenere la concessione di rateizzazione l’interessato deve presentare apposita domanda dichiarando il proprio stato d’indigenza e presentare i seguenti allegati:
- Copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente - ISEE;
- Copia del documento di identità.