Articolo 21 del Regolamento di Polizia Urbana
Abitazioni private e regolamenti condominiali
1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l’esterno.
2. In ogni caso dalle ore 22.00 alle ore 07.00, i rumori di qualsiasi genere devono contenersi in modo da non essere percepiti dalle altre abitazioni o dalla via pubblica, fatta eccezione per orari diversi indicati nei commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori o vibrazioni sensibili non possono
essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00.
4. Oltre il periodo temporale indicato nel precedente comma due, gli apparecchi radiofonici, televisivi o di
riproduzione musicale devono essere comunque sempre utilizzati contenendo il volume, in modo da non
molestare o disturbare i vicini.
5. E’, in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l’utilizzo di elettrodomestici purché le emissioni sonore
non siano percepibili dalle abitazioni vicine o dalla via pubblica.
6. L’esecuzione di lavori di manutenzione o sistemazione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in
fabbricati di civile abitazione, è consentita, nei giorni feriali, ferma restando l'adozione di tutti gli
accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo e, ove occorra, previa acquisizione del titolo
abilitativo, nelle seguenti fasce orarie:
• dal 01/10 al 31/05 dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00
• dal 01/06 al 30/09 dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30
purché sia rispettato il limite massimo di 70 db a finestre chiuse.
Eventuali deroghe devono essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Autorità comunale a
seguito di apposita istanza. L'autorità potrà, anche nelle fasce orarie di cui sopra, imporre eventuali
prescrizioni.
7. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli
accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini, fermo restando il rispetto degli orari indicati al punto 2 del medesimo articolo.