D.I.A. idrogeologica

Servizio attivo

Denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 35 comma 2 della Legge Regionale 4/99 per movimenti di terra in zona vincolata


A chi è rivolto

L’istanza deve essere presentata da un professionista abilitato delegato tramite procura dai soggetti sopraindicati, esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale SUE del Comune di Pietra Ligure.

Descrizione

In deroga a quanto prescritto al comma 1 dell’art. 35 della Legge Regionale 4/1999, in caso di movimenti di terreno di modesta rilevanza, l’interessato può produrre denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.
Tale denuncia deve essere inoltrata al Comune competente per territorio o alla Regione nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni almeno trenta giorni prima dell’inizio effettivo dei lavori e deve essere corredata da perizia sottoscritta da un professionista abilitato che attesti l’ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all’assetto idrogeologico del territorio nonché il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni vincolati.
Prima dell’inizio dei lavori l’ente competente può richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni.
La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di anni tre, con l’obbligo per l’interessato di comunicare la data di ultimazione lavori.
L’esecuzione delle opere in assenza o in difformità dalla denuncia comporta la sanzione amministrativa di cui all’articolo 52, commi 4 e 5.
Ai fini della presente legge costituiscono movimenti di terreno di modesta rilevanza quelli che comportano un volume complessivo di movimento di terra non superiore a cento metri cubi, un’altezza di scavo non superiore a due metri, un’impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10 per cento della superficie del lotto, e siano connessi alle seguenti categorie di opere, fatto salvo quanto previsto al comma 4:
a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni;
b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente;
c) reinterri e scavi;
d) demolizioni qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di contenimento;
e) eliminazione di barriere architettoniche;
f) realizzazione e ripristino di recinzioni e muri;
g) realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l’apertura di viabilità di accesso al cantiere;
h) realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie;
i) installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino a 50 mc e relative condotte di allacciamento.

Copertura geografica

Territorio comunale di Pietra Ligure

Come fare

L’istanza deve essere presentata da un professionista abilitato delegato tramite procura dai soggetti sopraindicati, esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale SUE del Comune di Pietra Ligure.

Cosa serve

La documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza è contenuta all'interno dello Sportello Unico Edilizia del comune di Pietra Ligure

Cosa si ottiene

Autorizzazione alle opere di movimentazione terra di modesta rilevanza

Tempi e scadenze

30 gg. per la formalizzazione

durata di anni tre

Quanto costa

€ 100,00 diritti di istruttoria pagabili attraverso sistema Pago PA

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 29/11/2024, 11:56

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