Domande frequenti
Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.
Generali
L’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata presso la Prefettura dal cittadino comunitario o straniero che:
- ha contratto matrimonio con cittadino italiano;
oppure
- possedere residenza continuativa in Italia secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Chi intende cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome oppure vuole cambiare il cognome, deve fare domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'Ufficio di Stato Civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. nella domanda il richiedente deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
Il decreto che autorizza il cambiamento del nome o del cognome deve essere trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza su richiesta dell'interessato ai fini del successivo aggiornamento delle generalità.
Se al momento del matrimonio gli sposi non dichiarano all'Ufficiale dello Stato Civile di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, automaticamente si instaura il regime patrimoniale della "comunione dei beni". Gli sposi con atto pubblico (presso un Notaio) possono, in qualsiasi tempo, stipulare convenzioni matrimoniali.
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.
Le pratiche di residenza possono essere gestite tramite appuntamento (prenotabile anche attraverso l’agenda on-line disponibile sul sito) o negli orari di libero accesso allo sportello.
Sul sito del comune è scaricabile la modulistica necessaria per la procedura così detta “residenza in tempo reale”, che può essere comunque richiesta anche presso lo sportello.
Il dichiarante dovrà compilare chiaramente e completamente tutti i campi del Modulo obbligatori contrassegnati da un asterisco “*”. In caso contrario la domanda è IRRICEVIBILE.
La dichiarazione dovrà essere corredata di copia del documento di identità e del codice fiscale di ogni soggetto indicato nel modulo, e firmata in originale da tutti i soggetti maggiorenni oggetto della dichiarazione.
Nel caso si richiedesse la residenza in un alloggio che non sia di proprietà, dovrà essere fornita, a seconda dei casi:
– copia del contratto d’affitto con estremi di registrazione all’agenzia delle entrate;
– copia o dichiarazione di comodato d’uso da parte del/i proprietario/i (con relativa copia del documento di identità)
In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente:
- la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione
- il rilievo penale della dichiarazione mendace in caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti, il dichiarante sarà quindi segnalato alle autorità di pubblica sicurezza e sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente
In mancanza, anche solo parziale, della documentazione di cui sopra, la domanda sarà considerata IRRICEVIBILE.
La modulistica e la documentazione a corredo delle dichiarazioni anagrafiche dovrà pervenire al Comune tramite:
- presentazione in formato cartaceo all’ufficio Anagrafe;
- accedendo tramite proprie credenziali di identità personale al portale dell’anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR (https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per eredi (facsimile scaricabile dal sito o richiedibile allo sportello) può essere fatta in qualsiasi comune: il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti ma deve essere datato e firmato davanti al funzionario incaricato presentandosi allo sportello con carta di identità e marca da bollo da 16 euro.
Il PIN e il PUK sono i due codici di sicurezza, che vengono rilasciati al cittadino, contestualmente all’emissione della CIE.
Tali codici vengono forniti in due parti, la prima delle quali è contenuta nell’ultimo foglio della ricevuta cartacea fornita dall’operatore comunale, al termine della richiesta di rilascio, presso lo sportello. La seconda parte viene fornita attraverso la lettera di accompagnamento, presente nella busta con cui il cittadino riceve la CIE.
Il cittadino deve unire le due metà e conservare con cura i due codici così ottenuti. Essi sono necessari nel momento in cui si utilizza la CIE per accedere ai servizi digitali in rete, mediante Entra con CIE oppure quando si utilizza il documento con il Software CIE come descritto nel manuale d’uso di quest’ultimo.
Nel dettaglio, il codice PIN (Personal Identification Number) è necessario per abilitare l’accesso vero e proprio per il tramite della CIE mentre il PUK (Personal Unblocking
Number) è necessario per sbloccare il PIN a seguito di tre tentativi errati di immissione, impostando, eventualmente, un nuovo valore.
Lo sblocco del PIN mediante il PUK è possibile da computer mediante il Software CIE e da smartphone mediante l’app CIE ID. Dieci tentativi errati di immissione del PUK durante la procedura di sblocco PIN, comportano il blocco irreversibile della CIE.
Qualora si desideri ristampare i codici PIN e PUK è necessario recarsi presso lo sportello di un qualsiasi Comune e farne richiesta, esibendo il proprio documento di identità.
PIN e PUK della CIE hanno lo stesso principio di utilizzo di quelli di una SIM per il cellulare.
I certificati di matrimonio possono essere richiesti presso l'Ufficio di Stato Civile oppure inviando una email a: protocollo@comunepietraligure.it allegando un documento di riconoscimento
Solo nelle giornate di martedì e venerdì.
È possibile tramite l’accesso diretto al sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente tramite il portale del Ministero dell'Interno (https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/); banca dati in cui sono subentrati ormai tutti i Comuni italiani sono ormai subentrati in tale banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a Cittadini, Imprese ed Enti; su tale portale è prevista una sezione dedicata ai Servizi al cittadino in possesso di un'identità digitale per la produzione in autonomia delle certificazioni anagrafiche oltre ad altre funzionalità.
Per legge tutti i certificati anagrafici sono soggetti all'imposta di bollo pari a Euro 16,00, a meno di specifiche esenzioni che dovranno essere dichiarate dal richiedente e poi espressamente indicate sui certificati, che potranno essere utilizzati esclusivamente a quel fine.
Senza indicazione di uso specifico di esenzione e in caso di impossibilità all’uso della autocertificazione, il rilascio di un certificato sarà possibile solo in presenza del pagamento dell’imposta di bollo e potrà essere rilasciato all’interessato o a chiunque ne faccia richiesta purché sappia identificare inequivocabilmente (nome+cognome+dati nascita o codice fiscale) il soggetto di cui interessa la certificazione anagrafica, presentandosi presso l'Ufficio Anagrafe munito di documento di riconoscimento, oltre alla marca da bollo da 16 euro.
La Carta di Identità Elettronica (CIE) è la chiave di accesso, garantita dallo Stato e rilasciata dal Ministero dell’Interno, che permette al cittadino di autenticarsi in tutta sicurezza ai servizi online di enti e pubbliche amministrazioni che ne consentono l’utilizzo. Grazie alla CIE i cittadini non devono più utilizzare credenziali diverse per ogni Amministrazione, ma hanno a disposizione un unico strumento di identificazione fisica e digitale per accedere ai servizi in rete, pubblici e privati, in Italia e in Europa. Infatti, con la realizzazione del nodo eIDAS italiano si completa il progetto di cittadinanza digitale europea, che permette ai titolari di una CIE di accedere anche ai servizi online di altri Paesi dell’Unione Europea (ad esempio servizi universitari, bancari o delle pubbliche amministrazioni). La Carta di Identità Elettronica può essere utilizzata come strumento di autenticazione digitale attraverso un computer, uno smartphone o entrambi. Per farlo è necessario avere le 8 cifre del PIN: la prima parte viene consegnata alla richiesta della carta, la seconda alla consegna del documento.
Di seguito le possibili modalità di autenticazione: · https://www.cartaidentita.interno.gov.it/downloads/2021/02/ibrido.pdf
· Modalità desktop: si può accedere attraverso un computer collegato a un lettore di smart card contactless abilitato alla lettura della CIE, su cui bisogna avere installato il “Software CIE“;
· Modalità mobile: si può accedere con uno smartphone dotato di interfaccia NFC per la lettura della CIE, con l’app “CieID” installata;
· Modalità desktop con mobile: l’accesso al servizio avviene da computer, utilizzando uno smartphone dotato di interfaccia NFC per la lettura della CIE, e l’app “CieID”.
Una guida all’autenticazione mediante CIE nelle tre modalità è disponibile alla pagina del Tutorial. · https://idserver.servizicie.interno.gov.it/idp/tutorial/tutorial.jsp
Per conoscere l’elenco degli erogatori di servizi abilitati all’autenticazione con CIE · https://federazione.servizicie.interno.gov.it/listSP
Per le Linee guida SPID per minori si invita alla consultazione della pagina · https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123125_725_1.html
Determinazione n. 51 del 3 marzo 2022 - Adozione e applicazione delle “Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori”.
Secondo quanto stabilito dall’art. 40 DPR 28 dicembre 2000, n.445, su ogni certificato anagrafico deve essere apposta necessariamente la dicitura “IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO’ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI” in quanto una pubblica amministrazione e/o un privato gestore di pubblico servizio non può chiedere (e peraltro neanche accettare) certificazione da altro ente pubblico.
In tal caso è previsto il solo uso delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni che devono essere sottoscritte dagli stessi soggetti e di cui il destinatario può chiedere conferma, previa acquisizione di autorizzazione dello stesso sottoscrittore (artt. 2 e 71 D.P.R. n. 445/2000). (modulistica scaricabile dal sito)
Sì, per l’anno 2024 sono state confermate tutte le aliquote in vigore nel 2023.
No, sia per l’accordo di separazione o divorzio, sia per la successiva conferma dovranno essere presenti entrambe le parti con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’Ufficiale dello Stato Civile, di assumere per tutta la durata dell'unione un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi. La parte può dichiarare all'Ufficiale dello Stato Civile di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio, se diverso.
Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio civile in un Comune diverso da quello di residenza devono produrre una specifica richiesta motivata, in bollo, al Sindaco del Comune dove sono state fatte le pubblicazioni.
Il Sindaco, trascorso il termine previsto per le pubblicazioni, richiede per iscritto delega all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
In questo caso (di sposi residenti in Comune diverso da quello della celebrazione del matrimonio), l'Ufficiale dello Stato Civile provvederà ad inviare copia dell'atto di matrimonio al Comune di residenza degli sposi.
Si consiglia di rivolgersi al Servizio di Polizia Mortuaria.
Approvata, il 28 giugno 2007 dal Consiglio regionale della Liguria, la legge 24/2007 - Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, pubblicata sul B.U.R n.24 dell'11 luglio 2007
La legge recepisce la normativa italiana (legge 130/2001) adeguando così la Regione Liguria a molti paesi europei. La Giunta regionale ha adottattato, il 7 marzo 2008, uno specifico regolamento in materia, mentre ai comuni spetta, entro 60 giorni dall'approvazione delle disposizioni regionali, l'adeguamento del regolamento di polizia mortuaria vigente.
Secondo la nuova disposizione, la dispersione delle ceneri è possibile solo in base alla volontà del defunto espressa attraverso testamento o dichiarazione scritta del parente più prossimo, inoltre le ceneri si possono disperdere solo in aree appositamente destinate dal Regolamento Comunale del Comune di Pietra Ligure.
Il regolamento della legge prevede che se il defunto ha manifestato la volontà di far disperdere le proprie ceneri in mare la dispersione dovrà avvenire a non meno di trecento metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. È vietata la dispersione in tutte le zone di rispetto punto di captazione o di derivazione di falde o pozzi destinate a consumi umani.
In ogni caso dovrà essere effettuata in presenza di un rappresentante del Comune e sarà registrata.
L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
Si, le parti possono richiedere, sempre congiuntamente, l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o divorzio).
La spedizione al domicilio/residenza può avvenire esclusivamente inviando al Comune una busta preaffrancata e pre-indirizzata (con eventuale marca da bollo ove non prevista esenzione) per la trasmissione del certificato, che potrà essere anticipato via email prima della spedizione.
All'atto della celebrazione del matrimonio, gli sposi possono anche dichiarare di riconoscere eventuali figli naturali nati dalla loro unione.
L’aliquota IMU da applicare alle seconde case tenute a disposizione è l’11,4 per mille.
Per pagare l’imposta di soggiorno mediante bonifico sul C/C bancario intestato al Comune di Pietra Ligure, acceso presso la Tesoreria Comunale (Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù) occorre utilizzare il seguente IBAN:
IT 53 A 08450 49430 000000001540
La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” introduce nel nostro Ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.
Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri.
In particolare da essa discendono:
- l’obbligo di assistenza morale e materiale;
- l’obbligo di coabitazione;
- l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.
Devono produrre il nulla osta di cui all'art. 116 del Codice Civile rilasciato dalle competenti autorità consolari, completo con l'indicazione delle generalità.
Gli atti di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte e unione civile) decorrono a partire dal 1.1.1866 e sono rilasciati:
dagli sportelli di Stato Civile nell’orario di ufficio;
- Inviando richiesta via e-mail a protocollo@comunepietraligure.it, allegando un documento di identità del richiedente, oppure via pec a protocollo@pec.comunepietraligure.it
- Per posta ordinaria, allegando alla richiesta fotocopia del documento di identità del richiedente e busta preaffrancata e pre-indirizzata per la risposta.
La certificazione, allo sportello, è rilasciata immediatamente per gli eventi avvenuti dopo il 1995. Entro 24 ore per quelli precedenti, dopo un tempo massimo di tre giorni lavorativi per le richieste via email o postali.
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile.
È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
Subito dopo la registrazione dell'atto, l'Ufficio di Stato Civile può rilasciare i certificati di nascita. Possono essere richiesti presso l'Ufficio di Stato Civile oppure inviando una email a: protocollo@comunepietraligure.it allegando un documento di riconoscimento
ll certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio viene rilasciato dopo 4 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione e da quel momento può essere celebrato il matrimonio. Il certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio ha una validità di 180 giorni. Decorso tale termine per poter contrarre matrimonio è necessario rifare le pubblicazioni.
Subito dopo la celebrazione del matrimonio civile l'Ufficio dello Stato Civile può rilasciare i certificati di matrimonio. I certificati anagrafici aggiornati saranno disponibili dopo 2 giorni dalla celebrazione del matrimonio.
La seconda rata IMU va pagata entro la scadenza del 16 Dicembre 2024.
La seconda rata TARI va pagata entro la scadenza del 31 Dicembre 2024.
Il versamento dell’imposta di soggiorno, che si paga solo per il periodo 1° aprile – 31 ottobre, va effettuato entro iI 16 IugIio per iI trimestre apriIe – giugno, entro il 16 settembre per il bimestre luglio - agosto ed entro iI 16 novembre per iI bimestre settembre – ottobre. Qualora l’imposta dovuta annualmente per l'intero periodo di imposizione sia inferiore a 100 euro, potrà essere versata in unica soluzione entro la scadenza del 16 novembre.
L'atto di pubblicazione è pubblicato per otto giorni consecutivi e si possono visionare on line all'albo delle pubblicazioni di matrimonio clicca qui
La validità dei certificati/estratti è di 6 (sei) mesi dalla data di rilascio, quella dei certificati/estratti di morte che è illimitata
Si, i nubendi minorenni devono produrre il decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i Minorenni.
Si, deve produrre la dispensa dall'impedimento di cui all.'art. 89 del Codice Civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
Sarà cura dell’Ufficio che ha ricevuto la dichiarazione di nascita inviare copia dell'atto di nascita al Comune di residenza della madre.