Descrizione
L’affidamento dell’urna cineraria è la conservazione nella propria abitazione di residenza o domicilio, delle ceneri del proprio congiunto, impegnandosi a custodirla diligentemente e garantendone la non profanazione, avendo piena conoscenza che:
l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità comunale e che, qualora non si intendesse più conservarla o venissero meno le condizioni per l’affidamento, la stessa dovrà essere restituita all’Autorità comunale per la sua conservazione all’interno del cimitero, con le modalità previste dalla normativa in vigore;
l’infrazione delle condizioni di affidamento o di destinazione dell’urna cineraria, ove non ricorrano i presupposti di reato di cui all’art. 411 del Codice Penale, è soggetta a sanzioni;
gli eventuali cambi del luogo di conservazione, dovranno essere comunicati al Comune entro 10 giorni;
non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Dichiarando altresì la piena disponibilità a garantire l’accesso ai locali dove è collocata l’urna al personale comunale preposto alla verifica e controllo delle condizioni di conservazione e delle garanzie contro la profanazione e l’indebito utilizzo.
Impegnandosi, in caso di variazione di residenza, a comunicare al Comune di nuova residenza la conservazione delle ceneri.
Tipo documento | Modulistica , |
Data di pubblicazione | 25/07/2024 |
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Licenze | licenza aperta |