Dispersione ceneri

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Dispersione ceneri

Descrizione

Approvata, il 28 giugno 2007 dal Consiglio regionale della Liguria, la legge 24/2007 – Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, pubblicata sul B.U.R n.24 dell’11 luglio 2007

La legge recepisce la normativa italiana (legge 130/2001) adeguando così la Regione Liguria a molti paesi europei. La Giunta regionale ha adottato, il 7 marzo 2008, uno specifico regolamento in materia, mentre ai comuni spetta, entro 60 giorni dall’approvazione delle disposizioni regionali, l’adeguamento del regolamento di polizia mortuaria vigente.

Secondo la nuova disposizione, la dispersione delle ceneri è possibile solo in base alla volontà del defunto espressa attraverso testamento o dichiarazione scritta, inoltre le ceneri si possono disperdere solo in aree appositamente destinate come cimiteri, in natura o in aree private.
Il regolamento della legge prevede che se il defunto ha manifestato la volontà di far disperdere le proprie ceneri in mare la dispersione dovrà avvenire a non meno di trecento metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. È vietata la dispersione in tutte le zone di rispetto punto di captazione o di derivazione di falde o pozzi destinate a consumi umani.
La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamento per la balneazione.
La dispersione delle ceneri del defunto in montagna o in collina deve avvenire a non meno di cinquanta metri di distanza da manufatti e da strade percorribili e da piste per sport invernali.

In ogni caso dovrà essere effettuata in presenza di un rappresentante del Comune e sarà registrata.
L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso.

Tabella riepilogativa
Tipo documento Modulistica ,
Data di pubblicazione 25/07/2024
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