Domande frequenti
Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.
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Generali
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’Ufficiale dello Stato Civile, di assumere per tutta la durata dell'unione un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi. La parte può dichiarare all'Ufficiale dello Stato Civile di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio, se diverso.
La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” introduce nel nostro Ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.
Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri.
In particolare da essa discendono:
- l’obbligo di assistenza morale e materiale;
- l’obbligo di coabitazione;
- l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile.
È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.