In deroga a quanto prescritto al comma 1 dell’art. 35 della Legge Regionale 4/1999, in caso di movimenti di terreno di modesta rilevanza, l’interessato può produrre denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.
Tale denuncia deve essere inoltrata al Comune competente per territorio o alla Regione nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni almeno trenta giorni prima dell’inizio effettivo dei lavori e deve essere corredata da perizia sottoscritta da un professionista abilitato che attesti l’ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all’assetto idrogeologico del territorio nonché il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni vincolati.
Prima dell’inizio dei lavori l’ente competente può richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni.
La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di anni tre, con l’obbligo per l’interessato di comunicare la data di ultimazione lavori.
L’esecuzione delle opere in assenza o in difformità dalla denuncia comporta la sanzione amministrativa di cui all’articolo 52, commi 4 e 5.
Ai fini della presente legge costituiscono movimenti di terreno di modesta rilevanza quelli che comportano un volume complessivo di movimento di terra non superiore a cento metri cubi, un’altezza di scavo non superiore a due metri, un’impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10 per cento della superficie del lotto, e siano connessi alle seguenti categorie di opere, fatto salvo quanto previsto al comma 4:
a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni;
b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente;
d) demolizioni qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di contenimento;
e) eliminazione di barriere architettoniche;
f) realizzazione e ripristino di recinzioni e muri;
g) realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l’apertura di viabilità di accesso al cantiere;
h) realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie;
i) installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino a 50 mc e relative condotte di allacciamento.