Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà

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Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà


A chi è rivolto

  • Cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
  • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali

Il dichiarante si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Descrizione

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è il documento previsto dagli articoli 21, 38 e 47 del DPR 445/2000, che deve essere utilizzato nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi per comprovare stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, non compresi nell’elenco dei casi in cui si può ricorrere all’autocertificazione.

La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza.

La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta su queste di autentiche di firma al di fuori dei casi previsti dalla Legge costituisce, per la Pubblica Amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio.

La dichiarazione può riguardare anche la conformità all’originale della copia di:

  • atti o documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione;
  • pubblicazioni;
  • titoli di studio o di servizio;
  • documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Salvo le eccezioni previste dalla Legge non si possono auto dichiarare:

  • dichiarazioni future;
  • dichiarazioni d’impegno o manifestazioni di volontà;
  • accettazioni o rinunce d’incarico;
  • procure, autorizzazioni o mandati;
  • scritture private;
  • dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva debba essere presentata a soggetti privati (ad es. banche, posta o assicurazioni) o a Pubbliche Amministrazioni ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad es. delega a riscuotere pensioni, contributi, ecc.) la firma può essere autenticata.

L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del Pubblico Ufficiale competente che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante.

Si ricorda che l’autentica di firma è di competenza generale del notaio, e che si procede con l’autentica amministrativa da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe solo nei casi tassativamente previsti dalla Legge, pena la nullità della stessa.

Il soggetto privato che riceve la dichiarazione sostitutiva, può chiedere il controllo alla Pubblica Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione.

Come fare

Nel caso venga richiesta da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, la dichiarazione sostitutiva DEVE essere sottoscritta attraverso una delle seguenti modalità:

  • sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla;
  • sottoscritta ed inviata via posta, via email o pec allegando copia di un documento di identità del dichiarante;
    firmata digitalmente ed inviata via email o via pec.

RICHIESTA DI AUTENTICA DI FIRMA PRESSO GLI SPORTELLI ANAGRAFICI DEL COMUNE
Per richiedere l'autentica di firma nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile recarsi di persona presso gli Uffici Demografici del Comune, negli orari di apertura indicati nella pagina dei contatti.

La firma dovrà essere posta di fonte all'ufficiale d'anagrafe e potrà essere autenticata solo su documenti scritti in lingua italiana.

Sarà necessario esibire un documento d'identità in corso di validità.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Cosa serve

Vedi "Come fare"

Cosa si ottiene

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Tempi e scadenze

Contestualmente.

Quanto costa

  • Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per le quali non è necessaria l'autentica della firma non sono soggette ad alcun costo.
  • Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con autentica di firma sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 , salvo i casi di esenzione indicata nel DPR 642/1972 Tab. B

Presso il Comune di Pietra Ligure NON è possibile acquistare marche da bollo

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Documenti

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 02/08/2024, 12:14

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