Entrate Tributarie
UFFICIO
L’imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive, come individuate e definite al titolo II della legge regionale n. 1 del 06/02/2024, comprese le aree di sosta, i campeggi e gli agriturismo, o negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al titolo III, articolo 29, della medesima legge regionale, anche se gestiti in forma non imprenditoriale, situati sul territorio del Comune di Pietra Ligure.
Sono responsabili del pagamento dell'imposta: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, comma 5 ter del Decreto Legge 50/2017, convertito nella Legge n. 96 del 2017, e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, comma 5 bis del menzionato decreto.
L’imposta di soggiorno è disciplinata dall’articolo 4 della legge n. 23/2011, che attribuisce ai comuni, inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, la possibilità di istituirla sul proprio territorio. .
L’imposta si applica per il periodo 1° aprile – 31 ottobre ed è dovuta per persona, con un limite massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva, applicando le tariffe approvate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, ed interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto Regionale per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria.
L’imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore della struttura ricettiva, ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza.
I soggetti di cui sopra devono procedere al successivo versamento al Comune di quanto riscosso, entro i termini e con le modalità stabilite dal vigente Regolamento comunale. Sono inoltre tenuti a trasmettere la dichiarazione cumulativa annuale in via telematica all'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'anno di imposta precedente.
NOVITA' DAL 2026: A seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n° 1527/2026, il gestore della struttura ricettiva o AAUT non riveste più la qualifica di Agente Contabile, pertanto non è più tenuto alla presentazione del conto di Gestione (Mod. 21).
Per effettuare il versamento dell'imposta di soggiorno non occorre produrre alcuna documentazione.
In sede di presentazione del conto della gestione occorre allegare fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, le eventuali dichiarazioni di rifiuto che i gestori della struttura ricettiva sono tenuti a far sottoscrivere a coloro che non intendono corrispondere l’imposta e le eventuali dichiarazioni di esenzione.
Con il versamento dell'imposta e con la trasmissione del relativo conto della gestione e della dichiarazione cumulativa annuale, i gestori delle strutture ricettive assolvono agli obbighi previsti dalla legge e dal Regolamento comunale.
L'imposta trova applicazione dal 1 Aprile al 31 Ottobre.
Il versamento dell’imposta di soggiorno va effettuato entro iI 16 luglio per il trimestre aprile – giugno, entro il 16 settembre per il bimestre luglio - agosto ed entro il 16 novembre per iI bimestre settembre – ottobre.
Entro il 30 giugno, deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione annuale cumulativa, anch'essa riferita all'annualità precedente, su modello approvato con Decreto del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), accedendo alla propria AREA RISERVATA sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Per l'espletamento delle pratiche relative al pagamento dell'imposta di soggiorno non è dovuto alcun corrispettivo.
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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Modulistica Imposta di Soggiorno
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PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
Per pagare l’imposta di soggiorno mediante bonifico sul C/C bancario intestato al Comune di Pietra Ligure, acceso presso la Tesoreria Comunale (Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù), occorre utilizzare il seguente IBAN, indicando quale causale del versamento “Imposta di soggiorno - trimestre / bimestre ______ dell’anno ______ - CITRA e/o CIN _______”:
IBAN: IT 53 A 08450 49430 000000001540
DICHIARAZIONE TELEMATICA IMPOSTA DI SOGGIORNO
E' possibile scaricare il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione, nonchè le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dello stesso, nell'apposita sezione del sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), al seguente link:
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