Pubblicazione di matrimonio

Servizio attivo

Pubblicazione di matrimonio


A chi è rivolto

A tutti i cittadini di stato libero, di cui almeno uno residente, che intendono contrarre matrimonio

Descrizione

La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l’ufficiale dello stato civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l’intenzione dei nubendi tramite l’esposizione all’albo pretorio online del Comune.
La durata di esposizione della pubblicazione è di otto giorni.
La pubblicazione ha validità dal quarto giorno compiuta la pubblicazione per 180 giorni. Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera come non avvenuta e occorre rifarla.
Dopo la presentazione della richiesta di pubblicazione dovrà essere redatto il verbale di pubblicazione. I nubendi saranno contattati dopo il controllo della documentazione presentata per fissare un appuntamento.
Il matrimonio può essere celebrato
• Sala Consiliare “Augusto Rembado”
• Orto Botanico “Pietro Toesca” (dal 1° Aprile al 30 Settembre)
La celebrazione civile ha una durata massima di 30 minuti. La scelta della data e della sala è effettuata con l’Ufficiale di stato civile preferibilmente al momento della sottoscrizione della pubblicazione di matrimonio.

I matrimoni vengono celebrati nelle seguenti fasce orarie:
• dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00
• martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:00
• Al di fuori dell’orario indicato, il sabato pomeriggio e la domenica è necessario accordarsi con l’Ufficio

Copertura geografica

Comune Pietra Ligure

Come fare

Fissare un appuntamento on line o telefonicamente con l’ufficio

Cosa serve

Un documento di identità dei nubendi

Cosa si ottiene

L’autorizzazione a celebrare le nozze

Tempi e scadenze

Fasi:
- presentazione richiesta di pubblicazione
- pubblicazioni
Scadenze:
le pubblicazioni avvengono immediatamente dopo aver raccolto tutta la documentazione necessaria. Vengono affisse all'albo pretorio per 8 (otto) giorni, dopo ulteriori 4 (quattro) giorni si può contrarre matrimonio, entro 6 mesi dalle avvenute pubblicazioni

Quanto costa

Marca da bollo da € 16,00. Nel caso di delega ad altro Comune altra marca da bollo da € 16,00

Casi particolari

- I minorenni che hanno compiuto i sedici anni possono chiedere le pubblicazioni di matrimonio soltanto dopo aver ottenuto dal competente Tribunale dei minorenni l’apposito decreto previsto dall’art. 84 del Codice Civile.
- Le vedove e le divorziate non possono contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Il Tribunale con Decreto può autorizzare (prima dei 300 giorni) il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione dell’art. 3 Legge 898/1970.

Sono condizioni impeditive al matrimonio:
• l’interdizione giudiziale per infermità di mente di uno degli sposi (art. 85 Codice Civile);
• la mancanza della libertà di stato (art. 86 CC);
• la presenza di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo pronuncia del Tribunale (art. 87 CC);
• la condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. In caso di rinvio a giudizio, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento (art. 88 CC);
• per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, l’essere trascorsi meno di 300 giorni dalla cessazione dello stesso (salvo autorizzazione del Tribunale).

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:
• secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese;
• secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.
A tal fine occorre ottenere il nulla osta dalle Autorità Consolari del proprio proprio Paese.

Il certificato di capacità matrimoniale
I cittadini che sono nati nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 maggio 1980 ( Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia) possono sostituire il nulla osta con un altro documento denominato certificato di capacità matrimoniale che viene rilasciato dall'ufficio di stato civile del Paese di residenza.
Deve contenere l'esatta indicazione dei nomi, cognomi, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e libertà di stato degli sposi (in caso la sposa sia vedova o divorziata anche la data dell'evento) e i nominativi dei rispettivi genitori. Qualora quest'ultimo dato non fosse presente deve essere integrato con un estratto di nascita con indicazione della paternità e della maternità che può essere redatto:
- su modello plurilingue internazionale redatto secondo la Convenzione di Vienna del 08 settembre 1976 se la nascita è avvenuta nei Paesi che hanno aderito (Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia)
- equipollente certificato o atto di nascita con idonea legalizzazione e traduzione.

Se anche una sola delle persone che intendono effettuare le pubblicazioni matrimonio non sono in grado di comprendere la lingua italiana, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete, indicato dai nubendi, il quale dovrà sottoscrivere l’atto.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice Civile, Libro Primo, Titolo Sesto
Articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

01962931541

stato.civile@comunepietraligure.it

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 09/08/2024, 12:25

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