UFFICIO
Pubblicazione di matrimonio
Adempimento preliminare essenziale per la cerimonia di nozze.
A chi è rivolto
A tutti i cittadini di stato libero, di cui almeno uno residente, che intendono contrarre matrimonio.
Descrizione
La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l’ufficiale dello stato civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l’intenzione dei nubendi tramite l’esposizione all’albo pretorio online del Comune.
Copertura geografica
Comune Pietra Ligure
Come fare
Il cittadino deve prendere appuntamento con l'ufficio Stato Civile tramite Telefono oppure di persona
Cosa serve
I documenti necessari per la richiesta sono:
- documento di identità dei nubendi
In caso di cittadinanza straniera occorre anche la documentazione indicata nella sezione "Più informazioni"
Cosa si ottiene
L’autorizzazione a celebrare le nozze.
Tempi e scadenze
Le pubblicazioni vengono affisse all'albo pretorio per 8 giorni, dopo ulteriori 4 giorni si può contrarre matrimonio, entro 6 mesi dalle avvenute pubblicazioni
Richiesta di Pubblicazione
presentazione richiesta di pubblicazione
Pubblicazione
Effettuata la verifica delle dichirazioni dei nubendi si procede con la pubblicazione
Quanto costa
Il costi del servizio è una Marca da bollo da € 16,00.
Nel caso di delega ad altro Comune altra marca da bollo da € 16,00
Vincoli
Sono condizioni impeditive al matrimonio:
• l’interdizione giudiziale per infermità di mente di uno degli sposi (art. 85 Codice Civile);
• la mancanza della libertà di stato (art. 86 CC);
• la presenza di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo pronuncia del Tribunale (art. 87 CC);
• la condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. In caso di rinvio a giudizio, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento (art. 88 CC);
• per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, l’essere trascorsi meno di 300 giorni dalla cessazione dello stesso (salvo autorizzazione del Tribunale).
Casi particolari
- I minorenni che hanno compiuto i sedici anni possono chiedere le pubblicazioni di matrimonio soltanto dopo aver ottenuto dal competente Tribunale dei minorenni l’apposito decreto previsto dall’art. 84 del Codice Civile.
- Le vedove e le divorziate non possono contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Il Tribunale con Decreto può autorizzare (prima dei 300 giorni) il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione dell’art. 3 Legge 898/1970.
- Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:
• secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese;
• secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.
A tal fine occorre ottenere il nulla osta dalle Autorità Consolari del proprio proprio Paese.
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Ulteriori informazioni
Il certificato di capacità matrimoniale
I cittadini che sono nati nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 maggio 1980 ( Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia) possono sostituire il nulla osta con un altro documento denominato certificato di capacità matrimoniale che viene rilasciato dall'ufficio di stato civile del Paese di residenza.
Deve contenere l'esatta indicazione dei nomi, cognomi, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e libertà di stato degli sposi (in caso la sposa sia vedova o divorziata anche la data dell'evento) e i nominativi dei rispettivi genitori. Qualora quest'ultimo dato non fosse presente deve essere integrato con un estratto di nascita con indicazione della paternità e della maternità che può essere redatto:
- su modello plurilingue internazionale redatto secondo la Convenzione di Vienna del 08 settembre 1976 se la nascita è avvenuta nei Paesi che hanno aderito (Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia)
- equipollente certificato o atto di nascita con idonea legalizzazione e traduzione.
Se anche una sola delle persone che intendono effettuare le pubblicazioni matrimonio non sono in grado di comprendere la lingua italiana, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete, indicato dai nubendi, il quale dovrà sottoscrivere l’atto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice Civile, Libro Primo, Titolo Sesto
Articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabileUFFICIO
01962931541
STATO.CIVILE@COMUNEPIETRALIGURE.IT
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