IMU - Imposta Municipale Unica

Servizio attivo

IMU - Imposta Municipale Unica


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a coloro che sono tenuti al pagamento dell’IMU, ovvero:
- i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, oppure i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi;
- i locatari in caso di locazione finanziaria;
- i concessionari in caso di concessione di aree demaniali.

Descrizione

Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU (Imposta Municipale Propria).

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a qualsiasi uso destinati, ivi comprese l’abitazione principale delle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa. Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7) e le relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una pertinenza per categoria. Sono altresì esenti gli immobili assimilati alle abitazioni principali da norme di legge o di Regolamento.

Dal 01.01.2022 sono esenti anche i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

L’imposta è calcolata annualmente, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero), applicando le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

 

 

Come fare

L'imposta viene calcolata dal contribuente sulla base delle aliquote stabilite dal Comune, attenendosi alle norme di legge o di regolamento. Il contribuente può ottenere ulteriori informazioni relative al calcolo dell'imposta e alle modalità di versamento contattando l'ufficio Entrate Tributarie.

PAGAMENTO IMU IN CASO DI COMPROPRIETA'

In caso di comproprietà, ciascun proprietario è tenuto al pagamento dell'IMU in proporzione alla propria quota di possesso e ai mesi durante i quali ha detenuto il diritto sull'immobile.

Ogni comproprietario deve quindi calcolare e versare autonomamente l'imposta dovuta per la propria percentuale di proprietà.

CALCOLARE L'IMU

Il calcolo dell’IMU è effettuato dal contribuente sulla base delle aliquote stabilite dal Comune, applicando le norme di legge e di regolamento vigenti. L’imposta si calcola annualmente in proporzione alla quota di possesso e ai mesi durante i quali si è detenuto il diritto sull’immobile.

Il versamento avviene tramite modello F24 utilizzando il codice ente G605. Non è previsto alcun costo per le pratiche IMU.

Per agevolare il contribuente nel calcolo dell'imposta, è possibile utilizzare gratuitamente il seguente calcolatore online:

https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

PAGAMENTO IMU OLTRE LA SCADENZA

In caso di mancato pagamentoIMU entro la scadenza prevista, si può regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento tardivo tramite l'istituto del ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni previste dalla normativa.

Per effettuare il calcolo dell'importo dovuto (imposta, sanzioni e interessi) può essere utilizzato gratuitamente il seguente calcolatore online:

https://www.amministrazionicomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice ente G605.

 

Cosa serve

Il versamento dell'imposta è effettuato mediante modello di pagamento F24, disponibile presso gli istituti di credito e gli uffici postali, o scaricabile direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il codice ente del Comune di Pietra Ligure, da indicare sul modello F24, è G605.

Cosa si ottiene

Assolvimento degli obblighi di pagamento imposti dalla legge.

Tempi e scadenze

I soggetti che devono pagare l'IMU effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

 

Quanto costa

Per l'espletamento delle pratiche relative al servizio non è previsto alcun corrispettivo.

Casi particolari

CASI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione IMU deve essere presentata quando intervengono variazioni rilevanti ai fini dell'imposta o quando si usufruisce di agevolazioni per le quali il Comune non dispone delle informazioni necessarie per verificarne il diritto.

In particolare, nel caso di applicazione di un'aliquota agevolata, è necessario presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione o si sono verificati i presupposti per beneficiare dell'agevolazione.

VERSAMENTO IMU SUPERIORE AL DOVUTO

In caso di versamento IMU effettuato in misura superiore al dovuto, è possibile:

procedere con la compensazione dell'importo versato in eccedenza con l'IMU dovuta per gli anni successivi, dandone preventiva comunicazione agli uffici tramite email all'indirizzo protocollo@comunepietraligure.it;

oppure

presentare istanza di rimborso utilizzando l'apposita modulistica disponibile al seguente link:

 

Istanza Rimborso / Riversamento / Compensazione IMU

Al fine di agevolare l'istruttoria della pratica, è opportuno allegare la documentazione attestante il versamento effettuato.

Accedi al servizio

Documenti

Ulteriori informazioni

ALIQUOTE IMU ANNO 2026

Per l'anno 2026 sono prorogate le aliquote IMU vigenti nel 2025, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.12.2024 e contenute nel prospetto pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze: https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/sceltaregione.htm?anno=

  • Aliquota per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): 6,00 per mille (detrazione: 200 euro);
  • Abitazioni accatastate nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9 non adibite o equiparate ad abitazione principale: 11,40 per mille;
  • Immobili iscritti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che non siano pertinenze dell'abitazione principale: 10,60 per mille;
  • Abitazioni locate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale: 8,30 per mille;
  • Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale (ipotesi diverse da quelle di cui all'art. 1 , comma 747, lett. c), della Legge n. 160/2019): 8,30 per mille;
  • Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusi D/5 e D/10): 7,60 per mille;
  • Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5: 10,60 per mille;
  • Fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri): 7,60 per mille;
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10): 0,00 per mille;
  • Terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina delimitate ai sensi della L. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993: 0,00 per mille;
  • Terreni agricoli non ricadenti nelle aree di cui sopra: 10,60 per mille;
  • Aree fabbricabili: 10,60 per mille;
  • Aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli richiamati in precedenza: 10,60 per mille.

TERRENI AGRICOLI: SOGGETTI O ESENTI DA IMU

Nel Comune di Pietra Ligure non tutti i terreni agricoli sono soggetti a IMU.

Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ubicati nella Sezione B (RAN) del Catasto.

 

I terreni agricoli ubicati nella Sezione A (P.L.), invece, non beneficiano dell'esenzione e sono pertanto soggetti al pagamento dell'IMU secondo le disposizioni vigenti.

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile Per il servizio
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 09/06/2026, 12:06

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