L’art. 12 della legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune.
Il servizio è rilvolto alle persone coniugate che intendono separarsi e/o divorziare che possiedono i requisiti previsti dall'art. 12 della legge n. 162/2014
LE NUOVE POSSIBILITÀ PER SEPARAZIONI/DIVORZI
L’art. 12 della legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune.
L’assistenza degli avvocati difensori è, in questo caso, facoltativa.
Tale modalità semplificata è possibile solo se:
• non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (i figli vanno intesi come comuni ai coniugi richiedenti);
• l’accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale.
Il procedimento prevede un doppio passaggio dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, a distanza di non meno di 30 giorni. In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Compilare la Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà, inviarla a: protocollo@comunepietraligure.it e rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile, richiedendo un appuntamento per i 2 incontri.
Accordo tra i coniugi
La separazione e/o il divorzio
Sono previsti 2 incontri distanti l'uno dall'altro di almeno 30 giorni
Il costo è di € 16,00 pagabile tramite bollettino PagoPa emesso successivamente alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva dell'atto notorio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.