Il servizio è rivolto a coloro che sono tenuti al pagamento dell’IMU, ovvero:
- i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, oppure i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi;
- i locatari in caso di locazione finanziaria;
- i concessionari in caso di concessione di aree demaniali.
Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU (Imposta Municipale Propria).
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a qualsiasi uso destinati, ivi comprese l’abitazione principale delle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa. Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7) e le relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una pertinenza per categoria. Sono altresì esenti gli immobili assimilati alle abitazioni principali da norme di legge o di Regolamento.
Dal 01.01.2022 sono esenti anche i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
L’imposta è calcolata annualmente, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero), applicando le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.
L'imposta viene calcolata dal contribuente sulla base delle aliquote stabilite dal Comune, attenendosi alle norme di legge o di regolamento. Il contribuente può ottenere ulteriori informazioni relative al calcolo dell'imposta e alle modalità di versamento contattando l'ufficio Entrate Tributarie.
Il versamento dell'imposta è effettuato mediante modello di pagamento F24, disponibile presso gli istituti di credito e gli uffici postali, o scaricabile direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il codice ente del Comune di Pietra Ligure, da indicare sul modello F24, è G605.
Assolvimento degli obblighi di pagamento imposti dalla legge.
I soggetti che devono pagare l'IMU effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Per l'espletamento delle pratiche relative al servizio non è previsto alcun corrispettivo.
ALIQUOTE IMU 2024 (Per l'anno 2024 sono state confermate tutte le aliquote e le detrazioni stabilite per il 2023)
- Aliquota per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): 6,00 per mille (detrazione: 200 euro);
- Abitazioni accatastate nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9 non adibite o equiparate ad abitazione principale: 11,40 per mille;
- Immobili iscritti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che non siano pertinenze dell'abitazione principale: 10,60 per mille;
- Abitazioni locate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale: 8,30 per mille;
- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale: 8,30 per mille;
- Fabbricati del Gruppo C e del Gruppo D (escluso D5) destinati ad attività produttive: 7,60 per mille;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,00 per mille;
- Terreni agricoli non rientranti nelle zone montane: 10,60 per mille;
- Aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli richiamati in precedenza: 10,60 per mille;