CHI PAGA L’IMU
Sono tenuti al pagamento dell’IMU:
coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
i locatari in caso di locazione finanziaria;
i concessionari in caso di concessione di aree demaniali.
L’Imposta Municipale Propria – IMU – si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012, sostituisce l’ICI e per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati.
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a qualsiasi uso destinati, ivi comprese l’abitazione principale delle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa.
ALIQUOTE IMU 2024 (Per l’anno 2024 sono state confermate tutte le aliquote e le detrazioni stabilite per il 2023)
– Aliquota per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo): 6,00 per mille (detrazione: 200 euro);
– Abitazioni accatastate nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9 non adibite o equiparate ad abitazione principale: 11,40 per mille;
– Immobili iscritti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che non siano pertinenze dell’abitazione principale: 10,60 per mille;
– Abitazioni locate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale: 8,30 per mille;
– Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale: 8,30 per mille;
– Fabbricati del Gruppo C e del Gruppo D (escluso D5) destinati ad attività produttive: 7,60 per mille;
– Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,00 per mille;
– Terreni agricoli non rientranti nelle zone montane: 10,60 per mille;
– Aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli richiamati in precedenza: 10,60 per mille;
NB: Dal 01.01.2022 tutti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, diventano ESENTI.
Il versamento dell'imposta è effettuato mediante modello F24 disponibile presso:
qualsiasi ufficio postale;
qualsiasi sportello bancario (di qualsiasi banca)
Il codice ente da indicare per il Comune di Pietra Ligure è G605
Attenersi al Regolamento comunale vigente
Assolvimento degli obblighi di legge