A due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone.
La convivenza di fatto si istituisce tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone.
Le persone maggiorenni possono essere sia dello stesso sesso che di sesso diverso.
Presentando un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi i soggetti,
unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità in corso di validità e secondo il facsimile disponibile presso gli uffici demografici.
La dichiarazione può essere inoltrata al Comune di Pietra Ligure scegliendo una delle seguenti modalità:
• direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe;
• a mezzo di lettera raccomandata indirizzata a: Comune di Pietra Ligure, Settore Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe – Piazza Martiri della Libertà n. 30, 17027 Pietra Ligure (SV);
• per via telematica o all'indirizzo mail o tramite PEC (posta elettronica certificata);
Nel caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:
1. dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
2. dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d'identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.
A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l'Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (DUE) giorni successivi la ricezione, a registrare la convivenza di fatto con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
Dal momento della registrazione (ovvero entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
Accertamento dei Requisiti:
L'Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).
Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, l' ufficio Anagrafe non avrà effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
• essere liberi di stato, non avere vincoli di parentela o adozione;
• avere la residenza nella stessa abitazione e costituire un unico stato di famiglia.
Diritti dei Conviventi
• Diritti previsti dall’ordinamento penitenziario per i coniugi;
• Diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica;
• Possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, per le modalità di trattamento del corpo e per le celebrazioni funerarie;
• In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
• Diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
• Rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare;
• Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
• Legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione, curatela ed amministrazione di sostegno;
• Possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del convivente di fatto;
• Possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi;
• Diritto agli alimenti per il convivente in stato di bisogno, in caso di cessazione della convivenza di fatto;
• Estensione del diritto al risarcimento del danno per fatto illecito in caso di morte del convivente di fatto a favore del convivente di fatto superstite.
Entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.