A tutti i cittadini.
Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla Pubblica Amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.
L’autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce la maggior parte dei documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione italiana.
L'autocertificazione va compilata a cura del cittadino in maniera autonoma, non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro da parte dell'Ufficio Anagrafe.
In un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni: uno dei certificati più frequenti è il "contestuale" (anche detto "cumulativo") di residenza e stato di famiglia, che potrà essere pertanto sostituito da una unica autocertificazione.
L'Ufficio Anagrafe non può compilare autocertificazioni per i cittadini, ma, in caso di necessità, può fornire una visura anagrafica (artt. 12 e 15 del Regolamento UE 2016/679, e ai sensi dell'art. 35 comma V del D.P.R. n. 223/1989, così come modificato dal D.P.R. n. 126/2015, art. 1 punto V), contenente le informazioni del cittadino registrate presso i registri dell'Anagrafe (ad esempio la data di decorrenza della residenza).
La visura anagrafica è gratuita, può essere richiesta per e-mail, solo ed esclusivamente dal diretto interessato, allegando alla richiesta la scansione di un documento di identità.
A seguito della entrata in vigore della Legge di Stabilità (L. 183/2011), dal 1 gennaio 2012, agli Uffici Pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personale da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni ed ai privati gestori di Pubblici Servizi (art. 40, D.P.R. n. 445/2000).
I cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di Pubblici Servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l'onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).
Ciò significa non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all'Ufficio Anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro Ufficio Pubblico o ad un gestore di Servizio Pubblico, ma significa anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all'Ufficio Anagrafe.
Se le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di Pubblici Servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o quanto meno, inefficace.
Possono essere dichiarati tutti i documenti o certificati conservati dalla Pubblica Amministrazione.
La firma sull'autocertificazione non è soggetta ad autentica in alcun caso.
L'autocertificazione ha la medesima validità dei certificati che sostituisce.
L'autocertificazione e l'attività di controllo della stessa non è soggetta ad alcun costo.