A tutte le persone che, volendo sposarsi civilmente nel comune di Pietra Ligure, hanno già ottenuto l'autorizzazione a seguito delle pubblicazioni di matrimonio
In base all’ordinamento italiano possono contrarre matrimonio un uomo e una donna maggiorenni, oppure il minore che abbia compiuto i 16 anni, se autorizzato dal tribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.
Prima di contrarre matrimonio è necessario procedere alle pubblicazioni di matrimonio che consistono nell’inserimento all’ Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi; ciò ha lo scopo di rendere nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate in modo che chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal codice civile) che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Comune Pietra Ligure
Dopo aver ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio, a seguito di eseguite pubblicazioni, gli sposi che intendono contrarre matrimonio civile, devono concordare con l'ufficio demografici una data per la celebrazione del matrimonio che verrà officiata dall’ufficiale dello stato civile nella persona del Sindaco, vicesindaco, assessore o consigliere comunale o anche del cittadino, scelto dagli sposi e delegato dal Sindaco, che abbia i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
Per procedere con la celebrazione del matrimonio è necessario che la pubblicazione sia stata eseguita. Nel caso in cui nessuno dei nubendi sia residente nel Comune, è necessario che il Comune che ha eseguito le pubblicazioni invii la delega al Comune Celebrante.
La possibilità di fissare il luogo, la data e l'orario del matrimonio.
Il matrimonio civile non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno della stessa.
Gli sposi potranno richiedere di celebrare il matrimonio scegliendo tra:
• Sala Consiliare “Augusto Rembado”
• Orto Botanico “Pietro Toesca”
I matrimoni vengono celebrati nelle seguenti fasce orarie:
• dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00
• martedi e giovedì dalle 14:00 alle 16:00
• Il sabato e la domenica è necessario accordarsi con l’Ufficio Stato Civile
Sospensione celebrazione durante le Festività
Il costo è variabile a seconda del giorno, della location e dell’orario scelto e può variare da € 0,00 a € 500,00 a seconda dei casi.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bolletino di Pago PA (fornito dal Comune)
Sono condizioni impeditive al matrimonio:
• l’interdizione giudiziale per infermità di mente di uno degli sposi (art. 85 Codice Civile);
• la mancanza della libertà di stato (art. 86 CC);
• la presenza di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo pronuncia del Tribunale (art. 87 CC);
• la condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. In caso di rinvio a giudizio, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento (art. 88 CC);
• per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, l’essere trascorsi meno di 300 giorni dalla cessazione dello stesso (salvo autorizzazione del Tribunale).
Se le persone che intendono contrarre matrimonio non sono in grado di comprendere la lingua italiana, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete, il quale dovrà sottoscrivere l’atto.
Per informazioni su matrimoni da celebrare in imminente pericolo di vita rivolgersi direttamente all’Ufficio di Stato Civile.
In caso di nomina di un privato cittadino come celebrante è necessario compilare ed inviare all'ufficiale di stato civile l'istanza ad oggetto "Richiesta delega funzioni ufficiale di stato civile"
Il delegato/a non potrà avere i seguenti legami di parentela con gli sposi:
in linea retta - 1° grado: padre o madre e figli; 2° grado: nonni e nipoti; 3°grado: bisnonni e pronipoti; 4° grado: trisnonni i trisnipoti; 5° grado: quartavolo e il figlio del trinipote; 6° grado: quintavolo e nipote del trinipote.
in linea collaterale- 2° grado: fratelli e sorelle.
Affinità in linea retta- 1° grado: i suoceri con i generi e le nuore.
Affinità in linea collaterale- 2° grado: i cognati (non sono affini il coniuge del cognato, né i mariti di due sorelle o le mogli di due fratelli);
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:
• secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese;
• secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice Civile, Libro Primo, Titolo Sesto
Articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000